La consulenza tributaria specialistica diventa indispensabile sia nel caso di realizzazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, scorpori, conferimenti, trasformazioni) che nel caso di acquisizione di partecipazioni o aziende (LBO, MLBO, Private equity, Cash out) anche transfrontaliere, ove l’incognita fiscale è rappresentata dal rischio concreto di operare in violazione di norme tributarie ad hoc o in contrasto con i principi dell’ordinamento tributario domestico e/o internazionale.
Questo rischio può derivare da:
a) Violazione di disposizioni normative obbligatorie il cui rischio è rappresentato dal non eseguire correttamente gli adempimenti fiscali specifici richiesti per queste tipologie di operazioni, tenendo conto anche della evoluzione delle sentenze della Corti di giustizia domestiche e unionali;
b) Interpretazioni fondate su incertezze normative o qualificatorie da parte delle Agenzie fiscali difformi rispetto a quelle attinte dagli operatori economici che intendono progettare e realizzare questa tipologia di operazioni;
c) Coinvolgimento incolpevole nelle frodi fiscali, sia domestiche che internazionali, derivanti da condotte penalmente rilevanti poste in essere da soggetti terzi ma interconnessi all’impresa attraverso rapporti contrattuali, societari compreso la fornitura di merci e servizi.
I rischi fiscali sono valutati dallo Studio secondo una graduazione basata sulla complessità dell’operazione, compiendo un’analisi esaustiva della normativa specifica vigente al momento effettivo di realizzo materiale delle operazioni con l’adozione di strumenti e metodologie che consentono di ripercorrere le valutazioni effettuate e giustificare anche in fase contenziosa la legittimità delle scelte attuate.
Lo Studio, a titolo di esempio, offre la propria opera in occasione di:
Predisposizione dei Modelli organizzativi D. Lgs. 231/2001
Secondo la normativa vigente, con l’attuale inclusione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto, si può delineare un cumulo sanzionatorio tra la società che avrebbe tratto vantaggio dalla violazione e l’organo amministrativo, inteso come soggetto agente, con l’effetto di sanzionare doppiamente l’illecito compiuto, salvo che l’ente abbia adottato ed applicato un adeguato Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di tali reati.
Lo Studio assume l’incarico di fornire la consulenza specialistica nell’ambito della predisposizione di un adeguato Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, con particolare riguardo ai reati fiscali introdotti dal D.L. 124/2019.
Dalla sua efficace adozione consegue che l’ente non possa essere soggetto alle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001. In ogni caso, l’adozione di un adeguato Modello organizzativo, mostrando la volontà del contribuente di introdurre in azienda procedure di compliance fiscale, può ritornare estremamente utile allo scopo di mitigare in ogni caso la gravità delle sanzioni irrogabili.
Tax Framework Control
Il Tax Framework Control (TFC), inteso come sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, si colloca alla base dell’Adempimento collaborativo (Cooperative Compliance) attuabile con l’Amministrazione finanziaria.
L’istituto dell’Adempimento collaborativo, destinato in origine solo ai Grandi contribuenti, è stato rivisitato con il D. Lgs. 221/2023 abbassandone la soglia dimensionale di accesso ed introducendone la possibilità di applicazione, su base volontaria, a tutte le piccole – medie imprese (PMI) che abbiano intenzione di adottare un sistema di controllo del rischio fiscale soprattutto legato al rischio interpretativo della portata giuridica delle norme con particolare riferimento ai rischi che ruotano intorno alle tematiche relative all’Abuso del diritto e ai rischi di Elusione fiscale.
Lo Studio assume l’incarico di certificare nei confronti dell’Amministrazione finanziaria la validità del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e quindi ottenere, attraverso l’attivazione di un canale interlocutorio preventivo, la possibilità di sottoporre all’Amministrazione finanziaria le operazioni per le quali si evidenzia anticipatamente un rischio fiscale riferito ad un vantaggio che potrebbe risultare altrimenti indebito.
Attraverso il contraddittorio preventivo fra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, da attuarsi prima della risposta sfavorevole di una istanza di interpello o prima della formalizzazione di una risposta negativa contraria alla comunicazione di rischio fiscale, si perviene, per coloro che abbiano preventivamente comunicato in modo chiaro e trasparente i rischi fiscali e al di fuori delle condotte simulatorie e fraudolente, alla non applicazione delle sanzioni amministrative.
Transfer Pricing
La Consulenza in ambito di transfer pricing è rivolta a tutte quelle imprese che effettuano operazioni internazionali ed appartengano allo stesso gruppo di governo anche attraverso il possesso di partecipazioni di controllo e/o di collegamento societario.
Nel caso frequente in cui i prezzi dei beni e dei servizi infragruppo siano diversi da quelli praticati nel libero mercato possono sorgere delle contestazioni in caso di verifica tributaria in dipendenza dal fatto che possa essere ipotizzato dai verificatori una allocazione artificiosa dei ricavi in Stati dove la tassazione è minore e/o un’allocazione dei costi in Stati dove la tassazione è maggiore con il conseguente spostamento di materia imponibile da uno Stato all’altro al fine di ridurre illegittimamente il carico complessivo d’imposta con inversione della prova a carico del contribuente.
Le operazioni infra-gruppo che possono essere attenzionate durante una verifica tributaria sono:
- Le cessioni di beni materiali, semilavorati o prodotti finiti.
- Le cessioni di beni immateriali relativi ad attività di ricerca e sviluppo e alla ingegnerizzazione dei processi, ai marchi di fabbrica e al know how.
- Le prestazioni di servizi di carattere amministrativo, commerciale, di marketing, di direzione, la concessione di un finanziamento.
Nell’ambito di un accertamento da transfer pricing, le fonti d’innesco possono derivare sia dall’utilizzo di banche dati in uso all’amministrazione finanziaria come il VIES in ambito comunitario ed il MERCE in ambito extra comunitario, sia dalle informazioni provenienti dalle dichiarazioni fiscali presentate che evidenzino elementi di conferma della presenza di mere operazioni internazionali.
Lo Studio assume l’incarico di creare, implementare e mantenere la documentazione (master file e country file) presidiando la formazione delle dichiarazioni fiscali annuali con la finalità di poter raggiungere lo status di penality protection di fatto idonea a contrastare la contestazione di sanzioni amministrative e/o penali a condizione che:
- la documentazione sia validamente predisposta antecedentemente alla presentazione della dichiarazione dei redditi di competenza,
- il contribuente comunichi in quella sede dichiarativa di averla predisposta in contestualità della dichiarazione,
- che la documentazione sia producibile all’inizio della verifica tributaria o comunque nell’attività istruttoria in genere.