Lo Studio può assumere incarichi di Revisione Legale dei conti attraverso i suoi Professionisti abilitati ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1192, n. 88 e del D.P.R. 20 novembre 1992, n. 474.
L’attività del Revisore Legale prevista nell’ordinamento italiano dall’art. 2409 Cod. civile e dal D. Lgs. 39/2010 fornisce la definizione di Revisore, affrontando il tema del Registro dei Revisori, l’abilitazione e la formazione continua a cui esso è tenuto, le modalità di svolgimento dell’attività di revisione legale e l’attività di vigilanza in capo al Ministero Economia e Finanze ed il controllo della qualità.
Il processo di revisione legale dei conti consiste nell’insieme dei controlli e della metodologia che deve utilizzare il Revisore Legale volti a verificare la correttezza delle asserzioni alla base della redazione del Bilancio di Esercizio, sia esso ordinario che consolidato.
Inoltre, lo Studio attraverso i suoi Professionisti abilitati, può assumere incarichi di membro di Collegio Sindacale.
L’attività del Collegio Sindacale è prevista nell’ordinamento italiano, per le imprese societarie di maggiori dimensioni e fatturato, dall’art. 2403 Cod. Civ.
Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità' sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.