Accertamento - Accertamenti bancari - Metodo analitico-induttivo - Movimentazioni bancarie non giustificate - Riconoscimento dell’incidenza percentuale dei costi sull’ammontare dei prelievi non giustificati - Necessità - Omissione da parte del Fisco - Accertamento da parte del giudice - Necessità - Medie di settore e consulenza tecnica d’ufficio - Utilizzabilità.

La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 10013 del 13 marzo 2025, depositata il 16 aprile 2025, è stato sancito che in tema di accertamenti bancari, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati. Ove detti costi non siano stati riconosciuti dall’Amministrazione finanziaria, va demandato al giudice di merito l’accertamento dell’ammontare dei costi sostenuti per la produzione del reddito, quantificandolo in via presuntiva, anche con riferimento alle medie elaborate dall’Amministrazione finanziaria per il settore di riferimento, o, se del caso, anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio.