Redditi di impresa - Costi infragruppo (cost sharing agreements) - Deducibilità - Effettività e inerenza - Necessità - Onere della prova a carico della controllata ricevente il servizio - Sussistenza - Contratto relativo alle prestazioni fornite dalla controllante - Insufficienza - Allegazione di elementi necessari a determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata - Necessità

Secondo Cassazione (ord. n. 9132 del 7 aprile 2025) in materia di c.d. costi infragruppo, laddove la società capofila di un gruppo di imprese decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi tra di esse, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione, l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati grava sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, peraltro, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile e detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata. Ove i costi scaturiscano da accordi (cost sharing agreements), non può ritenersi sufficiente in alcun modo, ai fini della deducibilità, l’esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate, né la fatturazione dei corrispettivi, richiedendosi, al contrario, la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.
FS