Contenzioso - Litisconsorzio necessario - Società di persone - Litisconsorzio tra società e soci - Necessità - Ripresa ai fini IRAP e IVA nei confronti della società - Rilevanza
Secondo la Cassazione di cui all’ordinanza n. 9167 dell’8 aprile 2025, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha a oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Siffatto principio è applicabile anche qualora, con gli avvisi di accertamento, sia stata effettuata una ripresa ai fini IRAP e IVA a carico della società di persone, senza che i gradi di merito siano stati celebrati con la partecipazione necessaria anche dei soci.
FS