Accertamento - Accertamento induttivo - Documentazione extracontabile (prima nota) - Reperimento presso la sede dell’impresa - Elemento probatorio presuntivo - Rilevanza - Comparazione con la contabilità ufficiale - Irrilevanza
Secondo la Cassazione di cui alla ordinanza n. 8679 del 2 aprile 2025, la documentazione extracontabile (c.d. prima nota) legittimamente reperita presso la sede dell’impresa, quand’anche risolventesi in annotazioni personali dell’imprenditore, costituisce elemento probatorio, ancorché meramente presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e di inadempimenti di obblighi di legge e non può essere ritenuta irrilevante dal giudice. Inoltre, non vi è necessità di fornire ulteriori riscontri. FS