In caso di notifica di atti accertativi nei confronti delle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) di cui al Terzo Settore (ETS) spetta al Fisco scegliere a chi notificare l’atto impositivo.
La Corte di Cassazione, Sez. trib., Ord. 12 aprile 2024, n. 9980 ha deciso che le notifiche alle Associazioni sportive dilettantistiche degli atti impositivi è legittima anche nei confronti del solo soggetto che ha agito per conto dell’associazione in quanto, essendo il medesimo solidalmente obbligato con l’associazione, ai sensi dell’art. 38 c.c., l’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell’avviso anche nei confronti dell’associazione.
Infatti la Corte ha precisato che la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi. Si è, altresì, chiarito che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione e dunque in applicazione dell’art. 1292 c.c., AE ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell’avviso anche nei confronti dell’associazione.
Il tema riguarda la responsabilità solidale delle persone che agiscono in nome e per conto delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) nel contesto del contenzioso tributario. La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza n. 9980, ha fornito un'importante precisazione su come le notifiche di atti impositivi possano essere effettuate nei confronti di soggetti diversi dall'associazione stessa.
I punti salienti della decisione sono rappresentati dalla:
1. Notifica dell'atto impositivo: Il Fisco ha la facoltà di notificare un atto impositivo a una persona che ha agito per conto dell'ASD (ad esempio, un rappresentante legale o un socio). La Corte ha ribadito che l'amministrazione finanziaria non è obbligata a notificare l’avviso anche all’associazione, ma può scegliere a chi notificare l’atto, anche al singolo soggetto responsabile.
2. Responsabilità solidale: L'art. 38 del Codice Civile prevede che chi agisce in nome e per conto dell'associazione è responsabile solidalmente con essa per i debiti. La Corte ha chiarito che questa responsabilità non dipende solo dalla titolarità della rappresentanza legale, ma dall’attività concreta svolta per conto dell’associazione, che ha dato vita a rapporti obbligatori con i terzi.
3. Natura della responsabilità: La responsabilità di chi agisce per conto dell'ASD ha carattere solidale e di garanzia "ex lege", come una sorta di fideiussione. Non è una responsabilità autonoma, ma sussidiaria rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, il che significa che il Fisco può decidere di agire nei confronti del soggetto che ha preso le decisioni o ha gestito la parte negoziale, pur senza escludere la possibilità di rivolgersi all’associazione stessa.
In sostanza, la Corte ha stabilito che, in caso di accertamento tributario nei confronti di un'ASD, il Fisco ha la possibilità di notificare l'atto impositivo a un singolo rappresentante dell'associazione, piuttosto che all'intero ente, in virtù della responsabilità solidale prevista dal Codice Civile. Questa decisione rafforza il principio che le notifiche agli atti impositivi possono essere più flessibili, permettendo un'azione mirata e veloce in caso di violazioni fiscali. Tuttavia, solleva anche delle questioni pratiche riguardo a come l'amministrazione fiscale dovrà scegliere chi sarà il soggetto destinatario della notifica, soprattutto in assenza di una normativa specifica che regoli queste situazioni.
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