Imposte sui redditi - Dichiarazioni - Emendabilità - Sussistenza - Errori materiali o formali - Necessità - Esercizio di un’opzione tributaria con manifestazione di autonomia negoziale - Emendabilità - Insussistenza - Esimente - Errore essenziale e riconoscibile - Rilevanza.
Secondo Cassazione di cui all’ordinanza n. 11988 del 7 maggio 2025, l’emendabilità della dichiarazione fiscale deve correttamente circoscriversi alle sole ipotesi di meri errori materiali nell’indicazione dei dati relativi alla quantificazione delle poste reddituali, positive o negative (per esempio, errori di calcolo o inesatta liquidazione degli importi), ovvero anche formali (come la non corretta individuazione della voce del modello in cui collocare la posta), rimanendo, pertanto, esclusa la fattispecie in cui il contribuente, con la stessa dichiarazione, abbia inteso esercitare un’opzione riconosciutagli da una norma tributaria, come quando egli esprima la volontà di uniformarsi agli studi di settore. Detta opzione integra, infatti, esercizio di un potere discrezionale di scelta, riconducibile a una tipica manifestazione di autonomia negoziale diretta a incidere sull’obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all’imposta, con la conseguenza che eventuali errori commessi dal dichiarante assumono rilevanza soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità ex art. 1428 c.c., norma da ritenersi applicabile, ai sensi dell’art. 1324 c.c., anche agli atti unilaterali fra vivi a contenuto patrimoniale.
FS