Contenzioso - Parti - Società liquidata e cancellata dal Registro delle imprese - Legittimazione passiva - Amministratore - Insussistenza - Responsabilità civilistica derivante dalla carica rivestita. Sussistenza.
Secondo l’ordinanza di Cassazione n. 10734 del 23 aprile 2025 nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal Registro delle imprese, non si realizza alcuna successione dell’amministratore nei debiti tributari della società contribuente, con la conseguenza che, una volta che questa sia stata liquidata e cancellata, viene meno il suo potere di rappresentanza dell’ente estinto e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all’atto impositivo, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto.
Contenzioso - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Proposizione da ex rappresentante di società estinta - Inammissibilità.
La Cassazione con l’ordinanza n. 10903 del 25 aprile 2025 afferma che il ricorso per cassazione proposto dall’ex rappresentante di società estinta è inammissibile, perché per la sua proposizione occorre la procura speciale, sicché non può valere l’ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.