Scritture contabili inattendibili e accertamento induttivo “puro”.

Le scritture contabili inattendibili legittimano l’accertamento induttivo “puro” ossia basato su presunzioni cosiddette “supersemplici”, prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c. In tal caso si avrà l’effetto di invertire l’onere probatorio onerando il Contribuente della dimostrazione che il reddito accertato (e l’iva relativa) non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore. La Suprema Corte con l’ordinanza n. 8751 del 2 aprile 2025 ha nuovamente affermato il principio consolidato secondo il quale l’Amministrazione finanziaria, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 39, comma 2°, DPR 600/73 o dell’art. 55, DPR 633/72, può legittimamente accertare l’evasione utilizzando semplicissime congetture presuntive. L’applicazione del metodo di accertamento induttivo “puro” comporta la facoltà per l’Agenzia delle Entrate di poter accertare il reddito per intero anche a prescindere in toto dai costi registrati dal Contribuente nella propria contabilità. In tale ricorrenza il Collegio di difesa del Contribuente cercherà di dimostrare, anche attraverso presunzioni di segno contrario, che i costi sono stati invero sostenuti. In ogni caso il Difensore dovrà agire nelle opportune sedi per ottenere anche il riconoscimento forfettario dei costi, in linea con gli insegnamenti della Corte di Cassazione, pena la violazione del parametro costituzionale della giusta capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.

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