Operazioni effettuate con soggetti inesistenti e prova della consapevolezza del cessionario
L’ordinanza n. 9684 del 14 aprile 2025 della Cassazione affronta nuovamente un tema centrale delle fattispecie accertative in tema di operazioni inesistenti e di utilizzabilità delle presunzioni per provare la consapevolezza del cessionario.
Secondo il maggior filone giurisprudenziale (sia di merito che di Cassazione), in caso di operazioni poste in essere con soggetti inesistenti, l’Agenzia delle Entrate può dimostrare la consapevolezza del cessionario anche mediante presunzioni, senza necessità di prova diretta.
Nel caso oggetto di giudizio una srl aveva ricevuto un accertamento per illegittima deduzione di costi non inerenti e illegittima detrazione Iva sulle relative forniture, ancorché in apparenza regolarmente fatturate, poiché ritenute emesse da una società così detta “cartiera”, ovvero da un soggetto fittiziamente interposto.
In tema di onere della prova, per l’Amministrazione finanziaria è sufficiente dimostrare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario, anche in via presuntiva, che l’operazione rientra in una frode. Il Contribuente, raggiunto dall’onere dell’inversione della prova deve poter dimostrare di aver usato la massima diligenza esigibile, in base alla sua posizione professionale ossia deve essere fornita la prova contraria di avere adoperato con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. Questi criteri sono in concreto rappresentati dall’assunzione di precise fattispecie probatorie prima dell’effettuazione delle operazioni secondo i criteri stabili dalla giurisprudenza e non, si badi bene, dalla legge. Non è affatto sufficiente dimostrare la regolarità contabile, l’effettivo pagamento e la mancanza di vantaggi economici per uscire indenni da un siffatto accertamento.
La Difesa del Contribuente deve agire congiuntamente sia sul fronte amministrativo – tributario sia sul fronte penale – tributario poiché l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate di questa fattispecie accertativa comporta l’inoltro alla Procura della notizia di reato ex art. 331 c.p.p. in quanto la violazione rientra nelle fattispecie previste dall’art. 2 del D. Lgs. 74/2000.
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