Il pagamento integrale del debito a seguito di accertamento con adesione esclude la confisca del profitto.


La III sezione penale della Corte di con la sent. 8 agosto 2024, n. 32282 in tema di Reati tributari posti in essere attraverso la presentazione di una Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3, D. Lgs: 74/2000, è ritornata sul tema degli effetti che riverberano sul procedimento penale a seguito di utilizzo da parte del Contribuente degli strumenti deflattivi del contenzioso e delle conseguenze della chiusura del procedimento accertativo mediante l’istituto dell’Accertamento con adesione con conseguente estinzione del debito tributario.

Nel caso che, a seguito dell’inoltro della Notizia di reato ex art. 331 c.p.p. sia stata emanato da parte del G.I.P. un provvedimento di Sequestro del profitto del reato finalizzato alla Confisca per equivalente, l’intervenuta adesione tramite la speciale procedura di accertamento con l’Amministrazione finanziaria, con la necessaria e conseguente estinzione del debito tributario così rideterminato, esclude la possibilità di permanenza del sequestro preventivo e la successiva confisca, anche per equivalente, del profitto del supposto reato tributario, non essendo più sussistenti né il nesso di necessaria strumentalità tra l’ablazione delle somme corrispondenti alle imposte evase, né l’esigenza del loro recupero.

Infatti in tal senso la III sezione penale statuisce che: “Posto che la ragione della confisca, in materia penale tributaria, risiede nel recupero del debito tributario, come accertato dall’Agenzia delle entrate, una volta integralmente adempiuto quest’ultimo, come nel caso di specie, viene meno la funzione del vincolo reale disposto a carico del contribuente. In altri termini, stante l’assenza di profitto, in conseguenza della procedura di accertamento con adesione seguita dall’integrale versamento del debito tributario in relazione ad entrambe le annualità in contestazione, non vi è più spazio per il provvedimento ablatorio, restando, peraltro, impregiudicato il futuro giudizio di merito in ordine alla sussistenza del reato”.

Invero, il sequestro in questione è stato disposto come misura prodromica volta a garantire l’effettività dell’eventuale successiva confisca del profitto del reato. Osserva la Corte come la circostanza che i contribuenti abbiano interamente versato all’Erario gli importi richiesti dall’Agenzia delle entrate, con riguardo a tutte le annualità in contestazione, si pone come elemento necessariamente ostativo alla possibilità di procedere alla confisca di quello che, dal Tribunale, è ritenuto essere il profitto del reato e, per l’effetto, al sequestro finalizzato alla confisca medesima.

FS – riproduzione riservata