Inversione di tendenza della Corte di Cassazione sull’applicazione delle sanzioni tributarie ai soci della società estinta nei limiti del riscosso.

La Corte di Cassazione, Sez. trib., Ord. 29 agosto 2024, n. 2334, in merito alla riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica in caso di estinzione della società e delle responsabilità dei soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ha completamente ribaltato la propria interpretazione ritenendo inapplicabile l’art. 8 del D. Lgs. n. 472/1997, il quale dispone (oggi dunque valido solo per le persone fisiche diverse dalle ex socie di società estinte) che l’obbligo di pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

La Suprema Corte non ritenendo più applicabile la fictio iuris costituita dalla equiparazione dell’estinzione della società con la morte della persona fisica ritiene ora applicabile la norma codicistica sulla responsabilità dei soci che vede il patrimonio sociale oggetto della garanzia di cui all’art. 2740 c.c. in materia di debiti sorti durante l’esercizio dell’attività ordinaria ma, in caso di estinzione della società, prevede che il socio risponda anche per le obbligazioni della società estinta rimaste inadempiute, comprese oggi anche quelle relative alle sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione di norme tributarie, nei limiti di quanto attribuito nel bilancio di liquidazione.

La Cassazione oggi ritiene che in questi casi si ha certamente un fenomeno successorio sui generis che presenta solo “una contiguità di tipo linguistico e descrittivo più che di tipo sostanziale rispetto alla disciplina delle successioni regolate nel secondo libro del Codice civile. Di conseguenza non può trovare applicazione l’art. 8 del D. Lgs. n. 472/1997, non essendoci alcun margine per qualificare l’estinzione della società e la morte della persona fisica come ‘casi simili’, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell’art. 12, secondo comma, delle preleggi ai fini dell’interpretazione analogica”.

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